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COMUNICATO STAMPA AGENZIA ENTRATE (PER LE SCADENZE DEL 1 LUGLIO)

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita). Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente: * esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, * dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA. Termini di versamento - I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
Roma, 28 giugno 2019.

 

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