Studio
Andrea Capra
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COMUNICATO
STAMPA AGENZIA ENTRATE (PER LE SCADENZE DEL 1 LUGLIO)
Indici sintetici
di affidabilità fiscale (Isa) Rientrano
nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti
ammessi a regimi forfetari o di vantaggio C’è tempo
fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini
delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per
i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai
quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità e per coloro che determinano il reddito
con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento
contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle
Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte
dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati
dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono
le attività economiche per le quali sono stati approvati
gli ISA quando, contestualmente: * esercitano, in forma di
impresa o di lavoro autonomo, tali attività, * dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli
ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi
applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con
altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause
di esclusione dagli ISA. Termini di versamento - I termini
dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono
posticipati al 30 settembre 2019.
Roma, 28 giugno 2019.